separazioni-Studio Legale Zevola

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Separazione

La separazione personale dei coniugi è quella condizione caratterizzata dalla cessazione dell'obbligo della convivenza, pur restando inalterato il vincolo matrimoniale, nella quale vengono a trovarsi i coniugi in conseguenza di un provvedimento del giudice per fatti o motivi tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole, o per espressa volontà reciproca, che per quanto riguarda gli effetti giuridici deve essere anch'essa omologata dal giudice.

A seguito del provvedimento del giudice o dell’accordo delle parti i coniugi sono autorizzati a vivere separati alle condizioni stabilite per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori, l'assegnazione della casa familiare e l'eventuale pagamento di un assegno di mantenimento da parte di un coniuge in favore dell'altro e dei figli.

Esistono due tipi di separazione legale, quella consensuale in cui i coniugi sono d'accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà e quella giudiziale in cui invece questo accordo non c'è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione.

In alternativa al Tribunale i coniugi che arrivano ad una separazione consensuale possono scegliere di intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ciascun coniuge, secondo le nuove disposizioni della Legge 10.11.2014 n. 162. Inoltre, solo per il caso in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, i coniugi possono optare per la procedura avanti all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza.

Nel caso di separazione giudiziale o consensuale (in presenza di figli minorenni, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti) rimangono le indicazioni di legge (Legge n. 80/2005, art. 707 c.p.c.), che prevede l'assistenza obbligatoria del difensore sia per la separazione consensuale che giudiziale che per il divorzio.

La separazione legale può essere richiesta dall'uno o dall'altro coniuge quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da nuocere gravemente all’educazione dei figli. È possibile che sia richiesto, e dunque pronunciato, l'addebito della separazione ad uno dei coniugi, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.

Tutela dei figli

Con la separazione il legislatore garantisce la massima tutela dei figli minori: il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta infatti provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di esso. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori; oppure stabilisce a quali di essi i figli siano affidati e determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non sono contrari agli interessi dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

Anche dopo la separazione la responsabilità genitoriale sui figli verrà esercitata in comune da tutti e due i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione, salute) sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione sarà presa dal giudice. Il giudice può anche stabilire che su questioni di ordinaria amministrazione i genitori esercitino separatamente la potestà. Per sottolineare l’importanza del ruolo dei genitori il legislatore, oltre a parificare sotto ogni aspetto i figli nati da coppie sposate e quelli nati da coppie non coniugate, ha sostituito il concetto di potestà dei genitori con quello di responsabilità dei genitori.

Spese per i figli

È stabilito che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese che deve tener conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto prima della separazione dal figlio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e del costo economico dei compiti domestici e di cura che sono stati presi in carico da ciascun genitore. L'assegno di mantenimento viene automaticamente adeguato agli indici Istat.

Affidamento ad un solo genitore

Il giudice può stabilire di affidare i figli ad un solo genitore quando l'affidamento ad entrambi venga valutato come contrario all'interesse dei minori. Questa richiesta può essere avanzata da uno dei due genitori in qualsiasi momento. I genitori hanno infatti il diritto di chiedere in qualsiasi momento la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà (ora responsabilità) su di essi, e delle eventuali disposizioni riguardanti la misura e le modalità del contributo finanziario.

La casa comune nell'interesse dei figli

Il godimento della casa acquistata dalla famiglia è attribuito ad uno dei due coniugi tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nell'assegnazione il giudice tiene conto della regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Il diritto del godimento della casa viene meno qualora l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, oppure conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Qualora uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, l'altro può chiedere la ridefinizione degli accordi o delle intese sancite, compresi quelli economici. Il trasferimento di residenza dei minori deve essere comunicato all’altro genitore che deve prestare il proprio consenso. In mancanza di tale consenso il genitore che intende trasferirsi deve chiedere l’autorizzazione al giudice.

Se la casa è in affitto, il contratto viene trasferito a nome del coniuge che vi rimane ad abitare. Se non ci sono figli la casa resta al coniuge che ne è proprietario o titolare del contratto di locazione; se la casa è dei due coniugi, essi stessi o il Giudice decidono a chi assegnarla, salvo dividerla se è possibile, oppure venderla su accordo delle parti.

Contributo di mantenimento anche in favore dei figli maggiorenni

Il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, nelle ipotesi in cui la mancata indipendenza economica non dipenda dalla inerzia degli stessi, il pagamento di un assegno periodico.

Nei casi di conflittualità tra i coniugi

Sarà il giudice a intervenire per la soluzione delle controversie con provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.

In caso di gravi atti che arrechino pregiudizio ai figli minori il giudice può intervenire sulle intese, ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore, o di un genitore da parte dell'altro, fino anche a condannare quello inadempiente al pagamento di una sanzione.

La separazione è revocabile

Se i coniugi ritornano a vivere insieme per un periodo significativo, oppure fanno una dichiarazione di riconciliazione che viene allegata agli atti della separazione, quest'ultima decade automaticamente.

Per quanto riguarda il regime di comunione dei beni, esso cessa al momento della separazione e se i coniugi vogliono ripristinarlo devono fare un'apposita dichiarazione mediante atto notarile.