COVID-19: Ricorso contro le multe-Studio Legale Zevola

COVID-19: Ricorso contro le multe-Studio Legale Zevola

COVID-19: Ricorso contro le multe

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27 aprile 2020
Diversi clienti hanno richiesto allo Studio di fornire consulenza e assistenza per valutare l’opportunità di presentare ricorso nei confronti di verbali di accertamento di violazione amministrativa delle disposizioni in materia di contenimento e gestione del contagio da Covid-19.

Data l’attualità e la vasta platea interessata dalla materia, riteniamo utile condividere con voi le nostre riflessioni.

Anzitutto una precisazione.

Nella prima parte dell’emergenza sanitaria, quella disciplinata dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6/2020, definito #iorestoacasa, ai sensi dell’art. 3, comma 4 il mancato rispetto delle misure di contenimento indicate nel decreto era punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Successivamente il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ha sostituito le sanzioni penali con sanzioni amministrative estendendo la modifica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. Quale effetto pratico, i procedimenti penali incardinati presso le rispettive Procure della Repubblica saranno automaticamente archiviati e i relativi atti trasmessi alla Prefetture competenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Dunque, chi fosse stato denunciato, vedrà automaticamente trasformato il reato in violazione amministrativa, con la conseguenza che ogni eventuale azione che si volesse intraprendere dovrà seguire l’iter del ricorso amministrativo.

Fatta questa necessaria precisazione iniziale, la successiva considerazione da farsi in ordine di importanza è quella relativa ai termini.

La sanzione amministrativa prevede infatti la possibilità di un pagamento ridotto del 30% qualora il versamento della somma avvenga entro 30 giorni dalla notifica, che per quanto riguarda questo tipo di violazioni avviene mediante consegna del verbale al trasgressore, quindi non verrà recapitata a casa alcuna raccomandata.

Nello stesso termine di 30 giorni è possibile presentare ricorso all’Autorità competente mediante l’invio a mezzo posta raccomandata o pec di scritti difensivi, eventualmente corredati da documenti, chiedendo di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Orbene, in virtù del combinato disposto dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 37 del D.L. n.23/2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 15 maggio 2020, sono sospesi i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio. È da ritenere che questa sospensione si possa applicare (coerentemente con la preveniente circolare Prot, 300/A/2625/20/115/28, del 3 aprile 2020) anche con riguardo al procedimento d’irrogazione delle sanzioni introdotte dall’art. 4 del D.L. n. 19/2020.

Ne consegue che i 30 giorni di tempo per pagare la sanzione ridotta o per fare ricorso inizieranno a decorrere dal 16 maggio 2020.

Per quanto concerne il merito del ricorso va anzitutto rilevato che le tipologie di motivazione per giustificare l’eventuale spostamento in lockdown lasciano agli agenti accertatori ampio spazio di discrezionalità nel comminare la sanzione. Sono infatti consentiti gli spostamenti per:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, c. 1, lettera b) del d.p.c.m. 22 marzo 2020);
  • situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
  • motivi di salute.

Il Ministero dell’Interno ha tentato di fornire spiegazioni rispondendo a dalle FAQ sul proprio portale web ma, di fatto, chiarendo solo alcuni aspetti dell’ultimo aggiornamento del decreto #IoRestoaCasa, ossia il d.p.c.m. 10 aprile 2020 (Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”? Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi? Posso andare a fare visita o a mangiare dai parenti?) ma ovviamente non riescono a riscontrate gli innumerevoli, quanto multiformi, quesiti che potrebbero essere formulati intorno alle quattro giustificazioni chiave.

Lo stesso Viminale ha provveduto, fin dall’esordio della normazione restrittiva, ad emanare circolari interpretative rivolte ai Prefetti e ai Questori, per informare in modo omogeneo il personale dei numerosi organi preposti ai controlli: polizia locale, carabinieri, polizia, guardia di finanza.

I Presidenti delle Regioni e i Sindaci, attivando i poteri loro conferiti, su base locale, dagli stessi d.p.c.m. hanno poi ulteriormente alimentato la confusione che finora ha riguardato cittadini e operatori preposti ai controlli, ma ora sta iniziando ad interessare anche le strategie difensive degli avvocati che si apprestano a predisporre i ricorsi.

Ma conviene fare ricorso?

L’ampio margine interpretativo a disposizione degli organi accertatori si estende anche all’Autorità giudicante e, allo stato, in assenza di qualsiasi precedente, è impossibile individuare orientamenti decisori. L’alea è quindi assai elevata.

Qualora si decida di percorrere la via dell’impugnazione, quello che bisogna da sapere è che in caso di rigetto verrà emessa una ordinanza-ingiunzione per effetto della quale la sanzione da pagare sarà pari al doppio del minimo edittale e, quindi, € 800,00. Quanto ai tempi di decisione del ricorso, in mancanza dell’indicazione di altri termini all’interno della norma di riferimento, ossia la Legge n. 689/1981, si ritiene che l’ordinanza potrà essere notificata all’interessato entro il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'articolo 28 della citata Legge, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa (Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite: sentenza n.9591 del 27 aprile 2006).