Figli di genitori non coniugati-Studio Legale Zevola

Figli di genitori non coniugati-Studio Legale Zevola

Figli di genitori non coniugati

Davanti alla Legge non esiste nessuna differenza tra figli nati da coppie non sposate e figli nati da coppie sposate: essi sono assolutamente equiparati ed hanno gli stessi diritti.

Tutti i figli hanno il diritto di essere educati, curati e mantenuti dai loro genitori sino a che non saranno economicamente autosufficienti - e ciò di norma avviene oltre il diciottesimo anno di età. I genitori devono occuparsi di loro crescita assumendo insieme le decisioni più importanti.

Quando però le coppie non sposate si lasciano, solitamente non pensano subito a come regolamentare in modo formale e vincolante i rapporti personali ed economici con i figli, probabilmente perché non devono passare dal Tribunale per la separazione, né devono seguire alcuna procedura particolare affinché la fine del loro rapporto sia resa ufficiale ed effettiva di fronte alla legge. Le coppie di fatto sono libere di lasciarsi senza alcuna formalità.

L’esperienza ci insegna che, assai di frequente, col passare del tempo gli accordi presi informalmente tra i genitori cessano di essere ritenuti idonei da uno o da entrambi e, quindi, smettono di essere rispettati, generando conflittualità in relazione al mantenimento e all’affidamento dei figli, con ripercussioni negative sui minori. Per cui, anche a distanza di anni, uno o entrambi gli ex conviventi potrebbero convincersi a rivolgersi ad un legale.

È allora bene ribadire che l’affido figli di genitori non sposati in nulla differisce rispetto all’affido dei figli nati in costanza di matrimonio, cambiando, al più, la procedura da seguire. Le condizioni di affido e mantenimento della prole non verranno infatti determinate nell’ambito del procedimento di separazione, ma di uno dedicato avanti il Tribunale ordinario, anche quando i figli sono minori.

Come anche per le separazioni e i divorzi è possibile seguire due vie a seconda dei rapporti tra i genitori: quella congiunta o quella giudiziale. Se tra i genitori non c’è elevata conflittualità essi potranno presentare al Tribunale un unico ricorso per stabilire le condizioni dell’affido e del mantenimento dei figli; diversamente, il genitore che vuole prendere l’iniziativa dovrà presentare un ricorso contenente tutte le proprie motivate richieste.

Nell’uno e nell’altro caso il giudice deciderà sempre avuto riguardo l’esclusivo interesse dei minori.