divorzio-Studio Legale Zevola

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Divorzio

Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita. Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.

Il divorzio è ammissibile quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più mantenuta e ricostruita, in presenza di una delle cause tassativamente indicate dalla legge. La più frequente è la pregressa separazione legale protrattasi per un tempo stabilito.

I tempi per poter presentare domanda di divorzio sono di sei mesi nel caso di separazione consensuale, o un anno nell’ipotesi di separazione giudiziale. Il termine inizia a decorrere dalla prima udienza di comparazione dei coniugi davanti al Tribunale. Non ha alcuna rilevanza la separazione di fatto, ossia quando i coniugi concordano di vivere separatamente senza alcuna formalizzazione avanti il Tribunale o all’Ufficiale dello Stato civile o attraverso lo strumento della negoziazione assistita.

Oltre alla pregressa separazione, le altre condizioni per poter procedere al divorzio sono:

a) coniuge riconosciuto colpevole di delitti di particolare gravità accertati con sentenza di condanna successiva al matrimonio (ma il fatto può essere anche precedente);

b) matrimonio non consumato;

c) cambiamento di sesso di uno dei due coniugi;

d) coniuge straniero che ha già ottenuto l'annullamento o scioglimento di matrimonio all'estero o che si sia già risposato.

Con la sentenza di divorzio il Tribunale potrebbe disporre l'obbligo per un coniuge, tenuto conto delle condizioni economiche di entrambi, di versare all'altro un assegno periodico in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi (l’assegno divorzile). Se il coniuge divorziato, al quale tale assegno deve essere versato, passa a nuove nozze, tale obbligo si estingue.

La legge attribuisce al coniuge beneficiario di assegno di mantenimento, non passato a nuove nozze, il diritto al 40% della liquidazione di fine rapporto da lavoro dipendente maturata dall'altro coniuge durante gli anni della vita matrimoniale. In caso di morte del coniuge obbligato, il beneficiario, se non si è risposato, ha diritto in tutto o in parte alla pensione di reversibilità.

Per quanto riguarda gli affidamenti e gli obblighi di mantenimento dei figli, si applicano le disposizioni previste per la separazione e permangono gli stessi doveri nei confronti dei figli nati dal disciolto matrimonio, anche se uno o entrambi i genitori passano a nuove nozze.

Con il divorzio, dunque, si scioglie definitivamente il matrimonio: conseguentemente non sussiste più alcun diritto ereditario in capo ai coniugi divorziati.

Anche il divorzio, così come la separazione, può essere giudiziale o consensuale e può essere introdotto con ricorso al Tribunale o svolgersi secondo le modalità della negoziazione assistita da avvocati, oppure, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune (quest’ultima modalità non è praticabile se vi sono figli minori, o figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti o portatori di handicap).